Statuto e finalità

I.T.C.G. “Carlo Dell’Acqua”

Legnano

Anno di Fondazione 1992

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – E’ costituita una libera associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI I.T.C.G. CARLO DELL’ACQUA”

Art. 2 – L’associazione ha sede in Legnano, Viale Matteotti n. 3, presso la sede della Famiglia Legnanese.

TITOLO II – SCOPI

Art. 3 – Lo scopo dell’associazione è quello di favorire l’incontro fra i soci, di promuovere iniziative culturali e civili e di collaborare con gli organi scolastici dell’Istituto Carlo Dell’Acqua per iniziative educative.

L’associazione non ha fini di lucro ed è apartitica.

TITOLO III – SOCI

Art. 4 – Possono far parte dell’associazione tutti gli ex allievi, i docenti, gli ex docenti ed il personale non docente dell’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano che lo richiederanno, versando  la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, potrà nominare dei soci onorari.

Art. 5 – Per diventare soci occorre presentare domanda scritta.

Con la firma della domanda di ammissione l’aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull’accettazione delle domande presentate.

Art. 6 – La qualità di socio si perde per:

  1. dimissioni;
  2. radiazione per morosità, qualora il socio in arretrato col pagamento delle quote sociali non provveda a regolarizzare la sua posizione entro un mese dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 7 – Il patrimonio sociale è costituito da donazioni o lasciti, dalle quote e contributi dei soci e da eventuali proventi di attività promosse dalla associazione.

TITOLO V – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga. L’associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’assemblea dei soci presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

TITOLO VI – ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Probiviri;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche elettive non sono

Art. 10 – L’Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria una volta l’anno ed in sede straordinaria quando venga richiesto per iscritto con motivata ragione da almeno la metà più uno dei soci.

Può essere convocata anche dal Presidente del Consiglio Direttivo, dai due terzi dei Consiglieri e dal Collegio dei Probiviri.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione e deve riportare il luogo, la data e l’ordine del giorno della adunanza.

L’assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; inoltre approva i bilanci consuntivi o preventivi proposti del Consiglio Direttivo, delibera sul Regolamento dell’associazione ed esprime con voto raccomandazioni per le attività sociali.

Art. 11 – Sono ammessi all’assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

E’ ammessa la delega scritta.

Ogni socio non può votare presentando più di tre deleghe.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri eletti tra i soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Consiglio procede alla elezione tra i suoi membri del Presidente e del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla nomina di altri collaboratori per incarichi specifici. In caso di vacanza di un membro assume il posto di Consigliere chi negli scrutini segue l’ultimo eletto.

Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi.

Il Consigliere che senza giustificato motivo risulti assente a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto e venire sostituito.

Art.   13  –  Il  Consiglio   Direttivo  provvede      al  funzionamento  tecnico,     amministrativo ed organizzativo della Associazione e si incarica di far rispettare il presente statuto.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. L’accettazione della carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri vigila sulla esatta applicazione del presente statuto, dirime eventuali controversie per l’attribuzione delle funzioni tra gli organi sociali, applica le sanzioni disciplinari previste dallo statuto.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e controlla la correttezza della gestione economica dell’associazione.

Legnano, li 15 novembre 1992